Descrizione
A decorrere dall'anno 2020, la I.U.C. esclusivamente per le componenti IMU e TASI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata abolita mentre l'imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019.
Il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 L. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Il presupposto dell'imposta è il possesso degli immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 L. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
I versamenti dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso devono essere effettuati in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Per l’anno 2020 (anno di prima applicazione dell’imposta la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno deliberate in occasione dell’approvazione del Bilancio Comunale.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio Tributi, rag. Bertana Patrizia
il martedì e venerdì dalle 15,30 alle 17,30
tel 0131 217213
Ultimo aggiornamento pagina: 08/06/2020 14:27:38